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Offerte 2026

Spedizioni

Mail Boxes ETC - Tempi di consegna 

Zona 1: Tutta Italia con esclusione di Calabria, Sicilia e Sardegna, tempi di resa: consegna da 1-2 giorni

Zona 2: Calabria, Sicilia e Sardegna, tempi di resa: consegna da 2-3 giorni.

Mail Boxes ETC - Condizioni generali di trasporto 

La società M & G GROUP SRL Luogo VIA SALVO D'ACQUISTO PAL ZIGURELLA - 81040 CURTI (CE - IT), partita IVA 03020370619 dà incarico al Centro MBE IT3314 sito in Via
Nazionale Appia 120 Casapulla 81020 (di seguito il "Centro MBE") di provvedere alla consegna dei propri colli ad uno o più
dei seguenti Corrieri:

• UPS - MI/0878041/K - Termini e condizioni di trasporto disponibili su www.ups.it
• Poste Italiane - RM/6001426/Q- Termini e condizioni di trasporto disponibili su www.poste.it
• FEDEX - MI/0875416/V - Termini e condizioni di trasporto disponibili su www.fedex.com
• TNT - TO/T0073196/W - Termini e condizioni di trasporto disponibili su www.tnt.it
• GLS - MI/0882022/M - Termini e condizioni di trasporto disponibili su www.gls-italy.com
• DHL - MI/0850001/L/00 - Termini e condizioni di trasporto disponibili su www.dhl.it
• BRT-DPD - MI/0884680/C/BO - Termini e condizioni di trasporto disponibili su www.brt.it
oppure (in particolare, nel caso di servizio "MBE Pallet"), ad uno o più dei seguenti Spedizionieri/Vettori:
• PALLETWAYS - BO/3714277/H - Termini e condizioni di trasporto di trasporto disponibili su www.bit.ly/3dJVztc
• ITALMONDO - MI/0856372/M - Termini e condizioni di trasporto disponibili su www.italmondo.com
• KUEHNENAGEL - MI/0869740/F - Termini e condizioni di trasporto disponibili su www.bit.ly/3U8Zgsz

GLS - Condizioni generali di trasporto 

ART. 1 – Modifica delle condizioni generali di trasporto. La Argo S.r.l., licenziataria del marchio “GLS”, qui di seguito chiamata “Società”, non si riterrà obbligata da eventuali accordi a variare le “CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO” qui sotto elencate, se gli accordi stessi non saranno tutti per iscritto e firmati da un procuratore della Società. Pertanto nessun agente, impiegato, collaboratore o rappresentante della Società è autorizzato ad approvare variazioni alle “CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO” o a prendere comunque accordi diversi o contrastanti con esse.

ART. 2 – Esecuzione dell’incarico. La Società non è un vettore comune e pertanto si riserva il diritto di effettuare i propri servizi di trasporto a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate.

ART. 3 – Durata. Il presente contratto ha durata di mesi 12, decorrente dalla sottoscrizione. Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per pari periodo e così di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r., oppure a mezzo pec, almeno un mese prima della scadenza.

ART. 4 – Merci escluse da trasporto, salvo diverso accordo. Non vengono accettati per il trasporto: a) salme o resti umani; b) animali o insetti (vivi o morti); c) oro e preziosi o altri articoli di valore; d) lavori artistici (con valore dichiarato superiore a €130); e) medaglie d’oro o d’argento; f) cartamoneta; g) carte di valore esigibili al portatore; h) gioielli in genere; i) valori negoziabili; j) spedizioni da consegnare all’attenzione di persone determinate (se non preventivamente concordate); k) spedizioni che necessitano di attenzioni particolari; l) spedizioni di materiale infiammabile, pericoloso, che comunque può danneggiare altre spedizioni o per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni amministrative; m) frangibili contenenti liquidi di ogni genere; n) spedizioni non imballate regolarmente o male imballate; o) spedizioni di armi, munizioni, o parti d’armi; p) spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione; q) generi di monopolio; r) prodotti farmaceutici; s) pelli e pellicce; t) prodotti alimentari e/o medicinali deperibili, non debitamente confezionati, non imballati a norma di legge, e che necessitano di gestione a temperatura controllata; u) merci o colli la cui spedizione è vietata dalle disposizioni di legge applicabili in relazione, a titolo esemplificativo, al loro contenuto, al destinatario o al Paese verso cui o da cui devono essere spediti. Per disposizioni applicabili si intende ogni legge, regolamento o provvedimento che impone divieti (inclusi quelli commerciali o economici) a paesi, individui o enti, inclusi senza alcuna limitazione quelli imposti dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dagli stati membri dell’Unione Europea.

ART. 5 – Modalità di ritiro e consegna. I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuate a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario (accessibili ai normali mezzi di trasporto). I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, o comunque in punti diversi da quelli previsti dal paragrafo precedente, vanno considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e conseguentemente tassati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell’entità della prestazione. Tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri e del destinatario per le consegne, salvo diversa pattuizione. La Società potrà usare dispositivi elettronici per ottenere la prova della consegna e il mittente accetta di non eccepire alla Società che quest'ultima non fornisca prova scritta della consegna per il solo fatto che le relative informazioni, ivi inclusa la sottoscrizione del destinatario, sono tenute e memorizzate su supporto elettronico e non cartaceo.

ART. 6 – Merci voluminose. Le merci voluminose, e s’intendono tali tutte quelle che non raggiungono il rapporto di 3 quintali per metro cubo, vanno tassate proporzionalmente secondo il rapporto anzidetto (in pratica cmc x 3 = peso tassabile) indipendentemente dal peso reale. I colli non sovrapponibili saranno tassati allocando quale altezza 240 cm di ingombro.

ART. 7 – Merci fragili. Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L’accettazione delle stesse da parte della Società non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamenti e/o rotture.

ART. 8 – Giacenze. Per la riconsegna al destinatario della merce giacente verranno addebitati € 8,50 al q.le. La responsabilità del vettore, in caso di perdita e/o avaria della merce durante il periodo di giacenza, è regolata dall’ art. 26.

ART. 9 – Riconsegne al mittente e variazioni di porto. Gli eventuali ritorni delle merci al mittente saranno tassate addebitando la tariffa prevista per le spedizioni in arrivo. Le variazioni di porto saranno gravate di un ulteriore addebito di € 6,00+IVA a spedizione.

ART. 10 – Ritiri presso altre sedi gestite da GLS. Le richieste di ritiro presso altre sedi GLS saranno gravate da un addebito di € 7,50 + IVA a spedizione. Il mancato ritiro comporterà un addebito di € 8,50 + IVA.

ART. 11 – Preavviso telefonico. Le richieste di preavviso telefonico comporteranno un addebito di € 0,50 a spedizione. ART. 12 – Tempi di resa. I tempi di resa indicativi, salvo eventi accidentali, sono: ITALIA CENTRO NORD 24 ore ITALIA DEL SUD 24/48 ore SARDEGNA E ISOLE MINORI 48/96 ore.

ART. 13 – Spedizioni inferiori a kg 20. Per il trasporto di pacchi e colli fino a kg 20 i vettori autorizzati accettano dette spedizioni limitando le proprie responsabilità a quelle previste dall’art. 68 del Codice postale e delle Telecomunicazioni e dal D.P.R. n. 880 del 27-07-1965.

ART. 14 – Dichiarazioni del mittente. Il mittente, il proprietario o il loro agente sono responsabili in solido della esattezza e della veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto della merce consegnata al vettore, nonché della esatta compilazione dei documenti relativi.

ART. 15 – Rimborso spese sostenute dal vettore. Il mittente, il proprietario, il destinatario o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni sostenuti dalla Società a causa delle spedizioni da loro effettuate.

ART. 16 – Utilizzazione di vettori terzi. La Società è autorizzata dal mittente ad effettuare il trasporto dei documenti o delle merci che le vengono affidate anche utilizzando altri vettori, alle condizioni contrattuali da questi praticate che il mittente si impegna sin d’ora ad accettare.

ART. 17 – Spedizioni Livigno e Campione D’Italia. Per le spedizioni da e/o per Livigno verrà applicato un supplemento alla tariffa nazionale ogni 100 kg pari ad € 25,00+IVA oltre le spese di dogana, variabili a seconda del valore della merce. Per le spedizioni da e/o per Campione d’Italia verrà applicato un supplemento alla tariffa nazionale ogni 100kg pari ad € 100,00+IVA oltre le spese di dogana, variabili a seconda del valore della merce.

ART. 18 – Assicurazione merce. Le merci per cui non venga richiesta copertura assicurativa devono essere assicurate dal mittente, proprietario o loro agente, rinunciando questi espressamente a qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento danni diretta o indiretta nei confronti del vettore. Il mittente, o chi per esso, che assicura direttamente le merci, oltre a darne preventiva comunicazione alla Società, si impegna a non concedere alla propria compagnia assicurativa il “diritto di rivalsa” nei confronti del vettore.

ART. 19 – Dichiarazione di valore. Il mittente, relativamente alla sola merce per la quale intenda chiedere la copertura assicurativa di cui all’articolo seguente, è tenuto ad indicare il valore della stessa con la dicitura “merce assicurata a cura del vettore per €...”. Il premio assicurativo è a carico del mittente, verrà stabilito applicando al suddetto valore la percentuale indicata nei servizi accessori. L’importo del contrassegno non indica e non sostituisce la dichiarazione di valore della merce.

ART. 20 – Copertura assicurativa richiesta al vettore. Le merci consegnate non sono coperte da alcuna assicurazione. La Società pertanto non è tenuta ad assicurare le merci ricevute se non in forza di un espresso ordine scritto che il mittente stesso deve rivolgere al vettore al momento della consegna a questi della merce. In tale ultimo caso la Società provvede, quale semplice mandataria del mittente, ad assicurare la merce, ai sensi dell’art. 1891 del Codice civile, presso una compagnia di assicurazioni scelta in base ad una propria e discrezionale valutazione. La Società ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute. La Società, esclusa qualsiasi forma di anticipazione del danno subito dal mittente, si impegna unicamente a cedere al mittente dietro sua richiesta i diritti nei confronti dell’assicurazione. I rischi coperti si intendono, salva esplicita e diversa indicazione da parte del mittente, quelli indicati nelle condizioni generali di polizza. L’indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell’assicuratore ad accertare l’effettivo valore della merce stessa. Il mittente, o chi per esso, si dichiara a conoscenza che, in caso di sinistro, sul danno risarcibile verrà applicata una franchigia, a carico del mittente e con un limite di risarcimento per sinistro indicate nelle condizioni privilegiate.

ART. 21 – Responsabilità della Società in caso di utilizzo di terzi vettori. La responsabilità della Società non potrà mai essere superiore, in caso di utilizzo di terzi vettori, a quanto previsto dall’art. 26. A

RT. 22 – Errata o ritardata consegna della merce. Salvo il caso che la direzione abbia assunto uno specifico impegno per iscritto, la Società non risponde in nessun caso degli eventuali ritardi nella consegna della merce rispetto ai termini indicati. In ogni caso restano ferme le limitazioni di cui all’art. 26. La Società non sarà comunque responsabile per danni presunti o reali, derivanti da errata o ritardata consegna delle spedizioni se derivanti da necessità di inoltri con vettori terzi o comunque per ottemperare a ordini impartiti da qualsiasi Autorità locale o pubblica.

ART. 23 – Mandato di contrassegno. Il mittente si assume la responsabilità che l’importo del contrassegno venga indicato chiaramente in cifre e in lettere unitamente alla dicitura C/ASSEGNO (con timbro a tampone di almeno cm 10x3) facendo firmare per presa visione il nostro incaricato al ritiro del materiale. Nel caso il mittente non ottemperasse a ciò non potremmo, pur prodigandoci per il recupero, ritenerci responsabili in solido della mancata riscossione. Inoltre, il mittente autorizza la Società ad accettare assegni di C/C bancario del destinatario intestati al mittente e con l’indicazione < non trasferibile >. Le spese di diritto contrassegno saranno fatturate sulla base degli importi previsti nelle condizioni di vendita (servizi accessori) anche nel caso di mancata consegna della merce a causa di importo non disponibile e nel caso di annullamento del C/ASSEGNO richiesto.

ART. 24 – Reclami al vettore. I reclami per perdite e/o danni delle merci consegnate al vettore dovranno pervenire, a pena di decadenza dei diritti del mittente, alla Società a mezzo di lettera raccomandata non oltre il termine di giorni 5 dal giorno della spedizione.

ART. 25 – Modificabilità delle tariffe. Le tariffe non comprendono I.V.A. e sono stabilite sulla base di un traffico di spedizioni continuative. L’entrata in vigore del contratto è subordinata alla restituzione di una copia della offerta riportante timbro e firma per accettazione. Il mancato utilizzo dei ns servizi per una o più destinazioni o per un periodo di tempo non inferiore ad un mese comporterà la decadenza delle quotazioni previste. Tenuto conto delle frequenti modifiche dei costi connessi al servizio la Società si riserva la facoltà di modificare le tariffe indicate nel presente contratto mediante proposta scritta inviata via email al Cliente. La modifica avrà automatico effetto decorsi giorni 15 dalla ricezione della comunicazione, fatta salva la possibilità di recesso da parte del Cliente nelle forme previste dall’art. 28 nel caso di modifiche in pejus.

ART. 26 – Compensazione. Il mittente rinunzia, anche ai sensi dell’art. 1246 n. 44 c.c., ad eccepire ad opporre in compensazione crediti che, a qualsivoglia natura e titolo, il mittente stesso possa vantare nei confronti del vettore. Il cliente consente espressamente alla Società la facoltà di operare la compensazione, anche impropria, tra i crediti di quest’ultima, anche non scaduti, e le somme dovute al cliente a titolo di contrassegno o ad altro titolo.

ART. 27 – Limitazione del risarcimento. Il mittente conviene, anche qualora abbia dichiarato il valore della merce consegnata ai sensi dell’art. 18, che l’ammontare del risarcimento dovuto dal vettore a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, in caso di perdita e/o avaria delle merci allo stesso consegnate, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci, non potrà essere superiore, a €/kg 1,00 di peso lordo perduto o avariato, anche a prescindere dalla Legge 22.08.1985 n. 450 e successivo D.L. n. 286 del 21.11.2005 art.10. È escluso in ogni caso il risarcimento del danno indiretto, non collegato al valore intrinseco della merce trasportata. Ai sensi degli artt. 1693, 1694 e 1695 C.C., il vettore non risponde della perdita o avaria delle cose trasportate in conseguenza di: A. Mancato impiego di veicoli idonei per la spedizione di merci particolari, per i quali il mittente non ha evidenziato le specifiche da adottare. B. Carico, scarico, movimentazione della merce effettuata a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono in loro nome e conto. C. Qualità di alcune merci che per cause inerenti alla loro natura, sono soggette a perdite totali o parziali o ad avaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per rottura, ruggine, deterioramento interno, essicazione, calo naturale o azione di parassiti, roditori e animali in genere. D. Qualità di alcune merci per le quali occorrano determinate condizioni e siano state presentate per la spedizione in modo diverso da quello prescritto o con dichiarazione inesatta oppure senza l’osservanza delle prescritte norme di sicurezza. E. Insufficienza od imperfezione di marche e numeri colli. Ai sensi dell’art. 1694 C.C. si presumono casi fortuiti o di forza maggiore: A) il furto; B) la rapina; C) il saccheggio; D) gli scioperi; E) le serrate; F) le sommosse; G) gli atti di terrorismo; H) la pirateria; I) l’incendio; J) le calamità; K) le interruzioni della viabilità.

ART. 28 – Trasporti in abbonamento prepagato – CREDIT SPED. Per trasporto in abbonamento prepagato CREDIT SPED, si intende, ai soli fini del presente contratto, la richiesta alla Società di eseguire un numero di trasporti senza limite di peso, destinazioni o importo a fronte di un corrispettivo prepagato alla Società e fatturato al cliente alla sottoscrizione del contratto. Il credito acquistato e non utilizzato entro il relativo termine di validità non potrà essere rimborsato in nessun caso.

ART. 29 – Recesso unilaterale della Società. La Società, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., ha facoltà, dandone comunicazione anche verbale al mittente, di recedere dal contratto qualora le indicazioni fornite dal mittente in merito al contenuto della merce, etichettatura, imballaggio, documenti relativi a merce già consegnata o accettata, non siano conformi a quanto stabilito da leggi civili e/o penali. In tal caso il mittente autorizza la Società a trattenere la merce in deposito, depositarla presso terzi ed anche, in caso di merce pericolosa o di pericolo imminente, a procedere alla sua distruzione, con costi a carico del cliente. La medesima facoltà di recesso è concessa qualora il destinatario denunci la consegna di prodotti diversi rispetto a quelli a lui diretti. In tal caso, ove il destinatario presenti reclamo formale e/o avanzi richieste di natura risarcitoria o di altro tipo nei confronti della Società, quest'ultima avrà diritto di trattenere quanto dovuto al mittente anche a titolo di contrassegno a titolo di garanzia, dandone tempestiva comunicazione.

ART. 30 – Diritto di ritenzione. La Società, ai sensi degli artt. 2761 e 2756 II e III comma del c.c., per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto ha privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangano presso la stessa. La Società, inoltre, potrà ritenere le cose soggette al privilegio finché non sia stata integralmente soddisfatta dei propri diritti e, in caso negativo, potrà anche venderle secondo le norme stabilite dal codice civile per la vendita del pegno.

ART. 31 – Dichiarazione di garanzia del mittente. Il mittente dichiara di tener completamente sollevata la Società da tutte le richieste di risarcimento danni dirette e indirette che alla Società possono essere avanzate in conseguenza di danni a cose e/o animali e/o persone provocati direttamente o indirettamente dalla merce consegnata.

ART. 32 – Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti condizioni valgono le “CONDIZIONI GENERALI” predisposte dalla Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci e collettame depositate presso le R.E.A. il 12.06.1992 e di cui il mittente, o chi per esso, si dichiara a conoscenza.

ART. 33 – Foro competente. Qualsiasi controversia inerente al presente contratto viene dalle parti concordemente devoluta alla competenza esclusiva del Foro in cui la Società ha la propria sede legale ovvero, in via alternativa e concorrente, del Foro di Frosinone, con esclusione di qualsiasi altro foro.

ART. 34 – Diritto di recesso del mittente. Modalità di esercizio. Il mittente, nei soli casi in cui il contratto venga concluso presso il domicilio di questi, o di un terzo, o per corrispondenza, o, infine, nel caso in cui il mittente abbia sottoscritto, in area pubblica o aperta al pubblico, una nota d’ordine, ha diritto di recedere dal contratto inviando idonea comunicazione in tal senso presso la sede legale della società Argo Srl sita in Viale Gramsci, 17/B - 80122 Napoli. Tale comunicazione, che deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto ed inviata al suddetto indirizzo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si intende spedita in tempo utile qualora sia consegnata all’Ufficio Postale accettante nel termine di 7 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine o dalla data di sottoscrizione del contratto; entro lo stesso termine tale comunicazione potrà esser inviata anche mediante telegramma, telex o fac-simile, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo pec. Tale diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

ART. 35 – Fatturazione e modalità di pagamento. L’Estratto Conto analitico delle spedizioni in arrivo ed in partenza verrà inviato ogni fine mese. Il cliente avrà facoltà di avanzare eventuale contestazione sul corrispettivo richies- to entro il termine di decadenza di giorni 7 dalla ricezione del relativo estratto conto analitico delle spedizioni ovvero della prima comunicazione attestante l’importo speso nel periodo di riferimento, mediante comunicazione raccoman- data, oppure a mezzo pec, da inviare alla Società. La comunicazione dovrà necessariamente indicare in maniera specifica, a pena di inammissibilità, gli errori e/o le differenze riscontrate nei dati di fatturazione. Il pagamento delle fatture determina in ogni caso accettazione delle tariffe applicate. L’importo imponibile dell’Estratto Conto verrà scalato dal credito iniziale. L’importo di ogni fattura è comprensivo di un addebito di € 7,00+IVA come diritto fisso di fatturazi- one. La fattura sarà automaticamente rinnovata alle medesime condizioni nel momento in cui sarà esaurito il credito. Il cliente avrà facoltà di rifiutare il rinnovo previa disdetta da effettuarsi a mezzo fax, raccomandata R.R. o a mezzo pec prima dell’esaurimento del credito oppure previo pagamento della penale di € 75,00+IVA oltre il credito utilizzato. Il cliente sarà comunque tenuto a pagare il saldo risultante al momento della disdetta. Il CREDITSPED è valido per il periodo di mesi 12 a decorrere dalla firma del contratto in caso di parziale utilizzazione dell’abbonamento, entro il periodo di validità dello stesso, il mittente si dichiara comunque tenuto a corrispondere l’intero corrispettivo pattuito al vettore. Il mancato pagamento dei trasporti, alle scadenze convenute, determina la risoluzione immediata della presente convenzione. È facoltà del corriere GLS esercitare il diritto di ritenzione delle merci o dei contrassegni a copertura dei crediti scaduti e non soddisfatti dal cliente. (Art. 23 delle Condizioni Generali della Federcorrieri). Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite nel presente contratto, la Società applicherà gli interessi moratori in accordo con quanto stabilito dagli Art.4 e Art 5 del D. Lgs. n. 231 del 09 ottobre 2002 e ss. mm. ART. 36 – Materiale di consumo. La fornitura di materiale di consumo per l’imballo delle merci sarà addebitata in base al listino prezzi allegato al contratto.

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